1. I comuni prevedono, nel regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 1, l'istituzione di strumenti di segnalazione e di accertamento diretti ad acquisire elementi conoscitivi sulla presenza nei rispettivi territori comunali di ogni tipo di iniziativa, individuale o collettiva, anche di libere associazioni, che persegue attività riconducibili a quelle di cui all'articolo 1, comma 1.
2. Le segnalazioni delle attività di cui al comma 1 dell'articolo 1, effettuate con le modalità di cui al regolamento comunale, sono soggette ad accertamenti e valutazioni