Art. 2.

      1. I comuni prevedono, nel regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 1, l'istituzione di strumenti di segnalazione e di accertamento diretti ad acquisire elementi conoscitivi sulla presenza nei rispettivi territori comunali di ogni tipo di iniziativa, individuale o collettiva, anche di libere associazioni, che persegue attività riconducibili a quelle di cui all'articolo 1, comma 1.
      2. Le segnalazioni delle attività di cui al comma 1 dell'articolo 1, effettuate con le modalità di cui al regolamento comunale, sono soggette ad accertamenti e valutazioni

 

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da parte di una commissione di esperti e di tecnici, la cui istituzione e composizione sono stabilite dallo stesso regolamento.
      3. La commissione di cui al comma 2 è dotata di piena autonomia ed indipendenza per l'effettuazione delle sue valutazioni ai fini di cui all'articolo 3.